UCRAINA: SCENARI DI GUERRA (Chi può essere chiamato alle armi in Italia)

L’articolo 11 della nostra Costituzione recita “L’Italia ripudia la guerra”; ma questo non significa che non possa prenderne parte.

La nostra Carta costituzionale non accetta che il conflitto possa essere “uno strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” o usato “come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

La Costituzione accetta lo scenario della guerra quando, “in condizioni di parità con gli altri Stati”, serva a “limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.

Questo ha portato l’Italia a entrare nella Nato e conseguenzialmente l’Italia può essere costretta a entrare in guerra nel caso in cui venga attaccata.

Chi sarebbe chiamato a combattere in caso di guerra in Italia???

I civili sarebbero chiamati a combattere (così come accaduto come è accaduto in Ucraina quando il presidente Zelensky ha chiesto ai civili di difendere il suolo ucraino dall’invasione russa).

Difatti articolo 52, comma 1 della nostra Costituzione afferma che “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino“.

Inoltre, sempre l’articolo 52, comma 2 asserisce “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici”.

Ricordiamo la legge che ha riformato il servizio di leva, lanumero 226/2004, che ne ha fatto decadere l’obbligo di leva. Entrare nelle forze armate è un atto volontario (il periodo può andare da 1 a 4 anni, con la possibilità di diventare effettivi al termine di tale periodo).

In caso di guerra l’obbligo può essere ripristinato,difatti l’articolo 1929 del codice dell’ordinamento militare, sulla “sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino”; mentre il secondo comma stabilisce che il Consiglio dei ministri può deliberare a favore del ripristino dell’obbligo del servizio di leva, certificato poi dal decreto del presidente della Repubblica.

i casi in cui è previsto tale ripristino:

il personale volontario in servizio insufficiente;

se ci fosse impossibilità di colmare le vacanze di organico in funzione delle predisposizioni di mobilitazione.

sarebbe chiamati alle armi, allo stato attuale, in caso di guerra:

  • Esercito;
  • Marina militare;
  • Aeronautica militare;
  • Carabinieri;
  • Guardia di Finanza;

chi ha cessato il servizio presso uno di questi corpi da non oltre 5 anni (per nessun esponente di questi corpi è possibile rifiutare la chiamata alle armi, a meno di impedimenti legati alla salute).

Chi non verrebbe chiamato a combattere in caso di guerra in Italia

Sempre l’articolo 1929 del codice dell’ordinamento militare esclude anche alcune categorie dalla chiamata alle armi, anche in caso di guerra:

  • polizia di Stato;
  • polizia penitenziaria;
  • polizia locale;
  • vigili del fuoco.
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